L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, raccoglie i chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali in occasione di incontri e convegni sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale svoltisi nei mesi di giugno e luglio. Il nuovo strumento che sostituisce gli studi di settore ha generato molti interrogativi da parte degli addetti ai lavori che, invano, ne hanno chiesto la disapplicazione per il periodo d’imposta 2018 o, in alternativa, l’applicazione su base volontaria. Il documento di prassi amministrativa fornisce nuove informazioni sulle modalità applicative della nuova metodologia che si sommano ai chiarimenti forniti con la circolare n. 17/E/2019. In quaranta pagine la circolare fornisce chiarimenti per macroaree: utilizzo degli Isa ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione; cause di esclusione; segnalazioni relative agli indicatori e al funzionamento del software ‘Il tuo Isa’; coefficiente individuale; compilazione dei modelli; dati delle precompilate; regime premiale; proroga versamenti; ulteriori componenti positivi. Si tratta, in sostanza, di una sorta di prontuario a cui ricorrere quando dovessero insorgere difficoltà nella determinazione del profilo di rischio, sulle imposte da corrispondere e sugli altri argomenti legati agli indici. Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale sono formulati con un sistema a pagella. In base ai risultati ottenuti imprenditori e professionisti ottengono un voto che va da 1 a 10. Chi ha riportato un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non subirà controlli dal fisco che invece scattano con risultati sotto la sufficienza. In merito alle cause di esclusione la circolare ribadisce che sono esclusi dagli Isa per il periodo d’imposta 2018 i soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfettario (legge 398/1991) e coloro che si avvalgono del nuovo regime forfettario (legge 190/2014) e di quello per l’imprenditoria giovanile. Il documento si concentra, in particolare, sulle società cooperative a mutualità prevalente, sull’affitto d’azienda, sulla cessazione dell’attività prevalente e sulla modifica dell’attività in corso d’anno per effetto dell’inizio della nuova attività. Qualora gli indicatori di anomalia evidenzino particolari criticità, i contribuenti possono modificare i dati precalcolati dopo averli verificati e procedere all’elaborazione di un nuovo Isa, ma non è possibile intervenire su tutte le variabili precalcolate. Non lo sono, ad esempio, i coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi. Nei casi in cui non è possibile intervenire i contribuenti possono utilizzare il campo delle note aggiuntive per fornire giustificativi in merito ad eventuali disallineamenti. Nuovi componenti positivi: solo i contribuenti con le ‘carte in regola’ possono usufruire dei benefici premiali Isa 2019. Un punteggio alto garantisce l’esonero dall’apposizione del visto di conformità. Se il risultato degli Isa consente di dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un punteggio pari a 10, è possibile indicare anche un importo di componenti positivi che permetta di raggiungere un valore inferiore rispetto a quello proposto dall’Isa per migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al regime premiale. I contribuenti che hanno ricevuto un punteggio pari o superiore a 8 possono utilizzare in compensazione, senza dover apporre il visto di conformità, i crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui in caso di Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativi a imposte dirette e Irap, già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d’imposta nel quale sono maturati, senza dover aspettare la presentazione del modello Isa.
(Vedi circolare n. 20 del 2019)