Riforma della crisi d’impresa e collegio sindacale o sindaco unico

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Con il D.L. 118 del 2021 che entrerà in vigore il prossimo 15 Novembre c.a., verrà prorogata l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa. Questa norma è rivolta all’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza.
A tale norma si aggancia anche quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2086 del codice civile che estende la responsabilità personale all’amministratore di società, facendo cadere l’eventuale scudo protettivo societario sui beni personali, che non si sia attivato per adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Con la proroga di entrata in funzione del codice della crisi d’impresa è stato prorogato anche l’obbligo della nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore) da parte delle società a responsabilità limitata e delle cooperative che, nei due esercizi precedenti, abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri:
a) 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
b) 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
c) 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio (si fa riferimento agli occupati medi).
L’organo di controllo, una volta nominato, è chiamato a verificare l’operato dell’organo amministrativo in merito:
– all’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa;
– all’esistenza dell’equilibrio economico-finanziario;
– alla stima del prevedibile andamento della gestione.

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