Esenzione dalle ritenute sugli interessi ex art. 26-quater Dpr n. 600/1973 – Beneficiario effettivo – Cessione del credito a titolo di garanzia

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Esenzione da ritenuta sugli interessi in caso di cessione crediti fra società consociate di Stati membri della Ue. Per essere considerata beneficiario effettivo la società deve ricevere pagamenti in qualità di beneficiario finale e non come fiduciario o delegato di terzi. Con la risoluzione n. 88/E del 18 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che riveste la qualifica sopra espressa la società che gode degli interessi, dispone del reddito percepito e trae un proprio beneficio economico dal contratto di finanziamento posto in essere. E’ il DPR n. 600/1973, art. 26-quater, che disciplina l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti fra società consociate di Paesi membri dell’Unione. Per essere considerata beneficiaria effettiva occorre inoltre che la società svolga una reale e genuina attività economica radicata nel tessuto economico del Paese di insediamento. Inoltre la verifica della qualità di beneficiario effettivo del percettore degli interessi può essere condotta anche preventivamente nell’ambito di un’istanza di interpello sui nuovi investimenti. Nel caso analizzato dalle Entrate l’Agenzia ritiene che la società istante non risulta beneficiario finale dei pagamenti in quanto è priva della titolarità e disponibilità dei crediti nascenti dal contratto di finanziamento.
(Vedi risoluzione n. 88 del 2019)

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