L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 91/E del 29 ottobre 2019 al corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini Irap, alle remunerazioni degli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1, rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale, ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline nazionali, emessi dalla banca. Lo Ias 32 qualifica una passività finanziaria ovvero uno strumento di capitale a seconda che vi sia o meno un’obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide. Lo stesso Ias 32 disciplina la classificazione dei componenti ad esso collegati. In particolare, il predetto principio prevede la rilevazione a patrimonio netto delle remunerazioni, se lo strumento finanziario è stato qualificato come strumento di capitale, ovvero la rilevazione a conto economico, qualora le remunerazioni siano collegate ad una passività finanziaria. Dal punto di vista contabile gli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1 sono rappresentati nel bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS come strumenti di equity e le relative remunerazioni come componenti del patrimonio netto. Tali strumenti finanziari alimentano la voce ‘130-strumenti di capitale’ del passivo di stato patrimoniale e le cedole corrisposte sono conseguentemente rilevate per cassa, una volta che ne sia stato deliberato il pagamento. Ne deriva che le remunerazioni degli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1 non assumono rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta rilevante ai fini Irap.
(Vedi risoluzione n. 91 del 2019)