Settore edile e affini – dal 28 maggio indicazione del CCNL nei contratti e nelle fatture per i bonus edilizi

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Comunicazione rivolta a tutte le aziende del settore Edile e affine.

Per i lavoro nuovi avviati dal 28 maggio 2022 è previsto un nuovo adempimenti per poter far rientrare i lavori nei bonus edilizi e far usufruire dell’agevolazione i vostri clienti. I contratti stipulati per cantieri che partiranno dal 28 maggio prossimo e le relative fatture per questi cantieri dovranno indicare nel contratto gli estremi del CCNL applicato per i propri dipendenti. La stessa indicazione va riportata nelle fatture che verranno fatte in seguito per quei cantieri.

Questa indicazione nel contratto e nelle fatture attive di vendita è importante per far garantire il recupero del bonus edile.

Tale indicazione va applicata per cantieri di importo complessivo pari e superiore ai 70.000 euro e per ogni tipo di agevolazione, sia che si tratti di bonus verde, di bonus mobili, bonus facciate, bonus 110%, ecc.

Gli interventi agevolati sono quelli indicati nell’allegato X del D.Lgs 9/04/2008 n. 81.

D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Allegati Pagina 65 di 168

ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di
    elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Richiami all’Allegato X: – Art. 88, co. 2, lett. g-bis) e g-ter) – Art. 89, co. 1, lett. a)

Ove gli interventi edili siano di importo pari o superiore ai 70.000 le imprese prive di dipendenti così come i singoli artigiani privi di dipendenti non sono obbligati ad indicare nei contratti e nelle fatture gli estremi del CCNL applicato proprio perché privo di dipendenti.

In questo caso sarebbe comunque opportuno indicare in fattura che “L’impresa dichiara di non avere lavoratori dipendenti e, di conseguenza, di non applicare il contratto collettivo del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalla associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 del D.Lgs 81/2015”.

La dove le imprese che inizialmente non avevano dipendenti poi si trovano ad assumere personale dipendente, da quel momento ne devono dare comunicazione sia come implementazione  nel contratto che indicazione nelle fatture che andrà ad emettere.

Invece in quei casi nei quali chi effettua i lavori non rientra nel settore edile oppure ha  adottato CCNL che non rientrano nel settore edile (ad esempio azienda che effettua fornitura e posa in opera di serramenti e che applica il CCNL, ad esempio, metalmeccanica) è esclusa dagli adempimenti previsti dalla norma sopra indicata.

Gli obblighi indicati di indicazione del CCNL prescindono dall’iscrizione alla Cassa Edile o ad altra organizzazione.

La dove l’impresa affidataria dei lavori risulta non iscritta nel settore edile ma svolge comunque lavori che in tutto o in parte rientrano nel settore edile e li affida totalmente o parzialmente ad imprese edili, allora vi sarà l’obbligo di indicazione del CCNL applicato.

Vi ricordiamo, sempre per il settore edile, l’obbligo del DURC di congruità per quegli appalti il cui valore complessivo sia pari  o superiore ai 70.000 euro mentre il DURC di congruità è obbligatorio per tutti gli appalti del settore pubblico a prescindere dall’importo complessivo dell’appalto.

 

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