Con l’art. 1, comma 121, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016), era stata prevista la facoltà agli imprenditori individuali di procedere all’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.
L’esclusione può validamente interessare tutti gli immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, del Tuir, siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2022.
L’opzione per l’esclusione deve necessariamente risultare esercitata entro il 31 maggio 2023 ed esplicherà gli effetti con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2023.
L’estromissione si perfeziona con la corresponsione di una imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dei beni e l’inerente valore fiscale.
Lo Studio Zappanico resta a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.
Circolari dallo Studio
Estromissione agevolata di beni immobili dell’imprenditore individuale
9 March 2023 · 1 min di lettura