La legge di Bilancio del 2023 (L. n. 197/2022) ha elevato il limite relativo all’utilizzo del denaro contante.

Sarà così possibile, dall’inizio del nuovo anno, effettuare trasferimenti di denaro contante fino a 4.999,99 euro.

È stato cosi modificato l’art. 49 del D.lgs. n. 231/2007 avente ad oggetto la disciplina dell’antiriciclaggio che però continua a vietare il frazionamento delle operazioni con l’intento di aggirare il predetto limite.

Il pagamento rateale è però concesso dalla norma ed è una prassi commerciale, l’importante che vengano indicate in fattura le scadenze di pagamento frazionato della fattura

Ad esempio il caso di un commerciante che ha acquistato merce per un importo di 6.000 euro. Le previsioni contrattuali prevedono il pagamento di tale importo in tre rate di 2.000 euro cadauna a 30, 60 e 90 giorni rispetto alla data fattura. Se il pagamento di ogni singola rata viene effettuato in contanti il comportamento è regolare. È consuetudine che nella prassi commerciale il pagamento delle fatture venga in alcuni casi rateizzato. Da ciò si desume la mancanza dell’intento elusivo, e quindi il comportamento descritto non può essere considerato quale frazionamento dell’operazione. Quindi è assolutamente importante indicare in fattura le modalità di pagamento e le eventuali rateizzazioni

Il nuovo limite non si applica, però, ai versamenti o prelevamenti bancari. In tale ipotesi non viene effettuato alcun trasferimento di denaro in favore di soggetti diversi. Potrebbe essere quindi astrattamente possibile effettuare un versamento di denaro contante su un conto corrente bancario di un importo pari a 10.000 euro. Deve però considerarsi che è anomalo il versamento di denaro contante se soprattutto avviene con una certa frequenza e per importi rilevanti. In tal caso, anche se come detto il comportamento descritto non viola alcuna disposizione, la banca potrebbe essere indotta a comunicare all’UIF l’effettuazione di un’operazione sospetta con riferimento alla disciplina antiriciclaggio. La valutazione, però, è a discrezione dell’istituto di credito che riceve la somma.

Per quanto riguarda il POS, al di là di un aspetto di obbligatorietà per la tracciabilità del pagamento in alcuni casi (si pensi al settore medico), tracciabilità di pagamento che può essere fatta anche con bonifico bancario e assegno, ritornando la POS, secondo quanto previsto da tale disposizione, con decorrenza dal 30 giugno 2022 nei casi di mancata accettazione di un pagamento, indipendentemente dall’importo, effettuato con carta di debito, carta di credito o carta prepagata, da parte di un professionista o da un esercente attività commerciale, si applica nei confronti di tale soggetto la sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione.

Il POS è una modalità di pagamento non la modalità, quindi se il cliente è comprensivo non dovrebbe fare alcuna segnalazione.

Lo Studio Zappanico resta a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.